Il Tribunale di Roma condanna una banca a risarcire i danni al proprio ex correntista per la violazione degli obblighi discendenti da un pegno cambiario 5 Ottobre 2026 – Posted in: News – Tags: , ,

Il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, con ordinanza pubblicata il 4.9.2026, ha accolto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da un soggetto che ha agito in giudizio per veder condannare la propria ex banca a risarcirgli i danni subiti per oltre 1 milione di euro in conseguenza della violazione degli obblighi gravanti, a carico della banca stessa, in virtù di un contratto di pegno cambiario.

Il contenzioso trae origine dalla mancata restituzione al correntista da parte della banca di due vaglia cambiari che egli aveva costituito in pegno in favore dell’intermediario a maggior garanzia di una propria esposizione debitoria, di importo di gran lunga inferiore rispetto al valore nominale dei titoli.

Anziché essere restituiti dalla banca al costituente il pegno una volta estinta la sua posizione debitoria, tali vaglia erano stati consegnati direttamente ai soggetti che li avevano emessi, a loro volta debitori cambiari del correntista, in tal modo pregiudicando in maniera irreversibile le sue ragioni di credito.

La disciplina del pegno regolare su titoli di credito impone alla banca, quale mero creditore pignoratizio, di non disporre dei titoli senza il consenso del costituente e di restituirli a quest’ultimo salvo diverso patto scritto, nella specie insussistente, allorquando cessi la funzione di garanzia.

Avendo, viceversa, la banca restituito i titoli agli emittenti in violazione dei propri obblighi di custodia e restitutori, essa è stata ritenuta responsabile di un grave inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., nonché di un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere.

Il Tribunale ha avuto occasione di ricordare che, come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5780 del 24.2.2023, il possesso dell’originale del titolo di credito è condizione necessaria per l’esercizio dei diritti in esso incorporati. Il comportamento della convenuta ha determinato, in capo al proprio ex correntista, un danno consistente nella perdita della possibilità di incassare alla scadenza il valore dei titoli o, comunque, di esercitare in giudizio i diritti cambiari nei confronti degli emittenti se insolventi.

Nel giudizio il correntista è stato vittoriosamente assistito da Augusto Vacca & Partners con le partner avv. Silvia Sulli e avv. Roberta Fonte.